La Crisi da
sovra indebitamento

Quando non si riesce più a far fronte agli impegni economici presi

Tutte le soluzioni che si possono intraprendere per risolvere la situazione debitoria.

Cosa si intende per

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento?

Lo strumento della Composizione della Crisi da Sovraindebitamento è un procedimento con il quale un soggetto, il Debitore, in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, attraverso l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indicando le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

La Legge n.3/2012 delinea per la prima volta il concetto di Sovraindebitamento, che l’art. 3 della suddetta Legge così identifica: ”situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (ex art. 6, comma 2, lett. a).

In cosa consiste il
sovraindebitamento?


Requisiti per accedere alla Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Hanno la possibilità di ricorrere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento e cercare di ottenere l’estinzione dei debiti, solamente i soggetti sovraindebitati che non possono usufruire delle procedure concorsuali, e che sono pertanto esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori.

Soggetti che possono accedere alla Procedura

  • Il consumatore
  • L'imprenditore agricolo
  • Le c.d. start up innovative
  • L’imprenditore sotto soglia ex art. 1 della Legge Fallimentare (possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi 3 esercizi: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00)
  • L’imprenditore cessato
  • Il socio illimitatamente responsabile
  • I professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi
  • Le società professionali ex Legge n. 183/2011
  • Le associazioni professionali o gli studi professionali associati
  • Le società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali
  • Gli enti privati non commerciali

Soggetti che NON possono accedere alla Procedura

  • L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali
  • Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento
  • Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore
  • Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica

Indirizzo

OCC del Canavese
Via Cesare Pavese 4
10015 Ivrea (Torino)

Orari e Contatti
Lun-Ven 8.30-12.30

occ@modellocanavese.it
 modellocanavese@pec.it
 Tel: +39 0125 1961120
 Fax: +39 0125 1961129

Informazioni legali

P.IVA / Codice Fiscale
12318410011

Ente iscritto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del 20/04/2021, al numero 296 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento di cui all’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 202/2014.