Le FAQ

sulla Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Le risposte alle domande più frequenti sugli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e sulla Crisi da Sovraindebitamento

Le Risposte
alle domande più frequenti

L’istanza deve essere presentata all’OCC da parte della persona che si trova nello stato di sovraindebitamento e intende sistemare la propria situazione debitoria (comprendente tutti i debiti di cui si dispone), così come indicato nell’art. 6 Legge 3/2012.

Attraverso i modelli disponibili su questo sito nella sezione Modulistica. Si consiglia di avvalersi di un professionista, sia esso Avvocato, Commerciaista o Notaio, per la corretta compilazione.

1. Accordo con i Creditori 
2. Piano di Ristrutturazione del Debiito per il Consumatore
3. Liquidazione di tutti i beni
Scopri di più nella sezione Cosa facciamo.

L'istanza di nomina deve includere tutti i dati del debitore e, naturalmente, la propria situazione attiva e passiva per consentire all’OCC lo svolgimento del proprio incarico.

Per risolvere la propria situazione debitoria.

Si tratta del professionista che assisterà il Debitore nel corso della procedura: dalla presentazione della domanda di nomina del Gestore della crisi da parte dell’OCC fino alla conclusione del procedimento anche esdebitativo.

Il Gestore della Crisi offre il proprio supporto al Debitore e al suo consulente per la predisposizione della domanda che verrà poi presentata in Tribunale, redigendo la relazione accompagnatoria.

Sì, anche i debiti accumulati con Equitalia rientrano nella domanda di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.

No, la presentazione dell’istanza di nomina non sospende alcuna procedura esecutiva. La sospensione è possibile solo se prevista dal provvedimento del Giudice Delegato, dopo la presentazione del ricorso e a seguito dell’ammissione da parte del Giudice Delegato.

All'avvio della procedura va versato un importo di € 371,00 (comprensivo di indennità e spese iniziali per l'OCC); nella prosecuzione della procedura sono poi dovuti i compensi secondo le modalità previste dall'art. 16 del Regolamento dell'Organismo.

Sì, a carico del soggetto sovraindebitato sono previste le sanzioni indicate nell’art. 16 Legge 3/2012 e precisamente:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) omette l’indicazione di beni nell’inventario di cui all’articolo 14-ter, comma 3;
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell’accordo o del piano del consumatore;
e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo o del piano del consumatore.

Il procedimento di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è stato introdotto in Italia con la legge n. 3 del 2012. La Composizione della Crisi da sovraindebitamento è una procedura di ristrutturazione del debito rivolto ai privati e alle piccole imprese che consente di pagare i debiti che si è in grado di pagare e di cancellare i rimanenti (qualora ne sussistano i presupposti di legge).

L’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è un ente terzo e imparziale, istituito dalla legge, che ha la funzione di assistere il debitore in tutte le fasi della procedura di composizione della crisi.
Scopri di più nelle pagine Chi siamo e Cosa facciamo.

Si trova in una situazione di sovraindebitamento, condizione necessaria per poter accedere al procedimento, il soggetto che, nonostante si prodighi, non riesca più a far fronte ai propri impegni economici e a rimborsare finanziamenti o debiti a causa di una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. La situazione può derivare da problemi imprevisti di salute, famiglia, lavoro. 

Il Debitore può ricorrere alla procedura rivolgendosi direttamente all’Organismo di Composizione della Crisi territorialmente competente, anche senza l’assistenza di un legale. Per maggiori informazioni, vai alla pagina Come avviare la procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Indirizzo

OCC del Canavese
Via Cesare Pavese 4
10015 Ivrea (Torino)

Orari e Contatti
Lun-Ven 8.30-12.30

occ@modellocanavese.it
 modellocanavese@pec.it
 Tel: +39 0125 1961120
 Fax: +39 0125 1961129

Informazioni legali

P.IVA / Codice Fiscale
12318410011

Ente iscritto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del 20/04/2021, al numero 296 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento di cui all’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 202/2014.